Ecodelitti – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza. Nota a margine di Cassazione Penale, Sez. III, 7 aprile 2020 (ud. 6 novembre 2019), Ramacci, Presidente – Liberati, Relatore – Cesqui, P.G. – Porcelli ed altri, Ricorrenti.
La Massima
«La questione di legittimità costituzionale dell’art. 452-quaterdecies, co. 4, c.p., è manifestamente infondata. La previsione della confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere il reato, prevista dall’ultimo comma della disposizione denunciata per il caso di condanna o di applicazione di pena per il delitto di traffico illecito di rifiuti (attualmente previsto dall’art. 452-quaterdecies c.p. e precedentemente dall’art. 260 d.lgs. 152/2006), non è affatto irragionevole, avendo lo scopo, sia a fini sanzionatori sia special preventivi, di sottrarre i beni utilizzati per commettere tale reato, onde evitarne la ripetizione, e di dissuadere dalla sua nuova futura commissione, dunque la realizzazione di scopi tipicamente correlati alla funzione della sanzione penale, rimessi alla scelta del legislatore; questa non appare né irragionevole, né abnorme, né in contrasto con il principio di uguaglianza per la mancata applicazione, a tale tipo di confisca, della esclusione prevista dall’art. 452-undecies, co. 4, c.p. (secondo cui la confisca prevista da tale disposizione per i reati di cui agli art. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies c.p. non si applica quanto l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi), trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, che non appare esercitata in modo irragionevole, stante la diversità strutturale tra le fattispecie contemplate da tale disposizione e quella di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., che contempla condotte che possono anche non richiedere attività di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi».
Il commento
Desta ragionate perplessità di “tenuta costituzionale” la mancata applicazione della speciale causa di esclusione della confisca prevista dall’art. 452-undecies, co. 4 c.p. anche al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452-quaterdecies c.p.. La scelta del legislatore di non estendere tale “meccanismo” premiale alla succitata fattispecie delittuosa appare in contrasto con gli artt. 3 e 27, co. 3 della Carta costituzionale perché non sorretta da alcuna razionale giustificazione.

